Il caso: il paziente, a seguito di intervento chirurgico eseguito nel rispetto delle leges artis, propone azione risarcitoria sul presupposto che non fosse stato in precedenza correttamente acquisito il suo consenso informato.       Anche in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte, laddove manchi una adeguata informazione, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente alleghi e dimostri, anche in via presuntiva, che, ove compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, ovvero avrebbe vissuto il periodo successivo con un atteggiamento più sereno e propenso ad accettare le eventuali conseguenze. Con riguardo alla determinazione degli importi liquidabili a titolo risarcitorio, per l’inadempimento all’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente con conseguente lesione del diritto alla salute, in relazione causale con la condotta, sarà da valutarsi la situazione differenziale tra il maggior danno biologico conseguente all’intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto. Cass. Sez III civile, n.11112/2020. Avv. Enrico Auteri




















