La Cassazione si è espressa in tema di malasanità. Al paziente non può essere imposto un trattamento sanitario/chirurgico per prodotti dai precedenti trattamenti chirurgici. Di conseguenza, il responsabile non può ottenere la riduzione del danno in relazione ai benefici che il paziente avrebbe potuto ottenere sottoponendosi a nuovo intervento. La pronuncia: "In tema di responsabilità medica, nel caso in cui la lesione, conseguita a un errato trattamento, sia emendabile con un successivo intervento chirurgico, non è applicabile la norma di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., perché in tal modo si imporrebbe al danneggiato un dovere che esula da quello di evitare l'aggravamento del danno, il cui fondamento risiede nel principio di buona fede oggettiva, specificamente nel canone di salvaguardia dell'utilità della controparte, nei limiti del proprio sacrificio personale o economico." Cassazione, Sez. 3 - Ordinanza n. 11137 del 24.04.2024
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