10 anni, in alcuni casi 5. La Legge Gelli-Bianco ha disposto che la Struttura Sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile per le loro condotte dolose o colpose. Il Legislatore ha normativizzato che il rapporto con la struttura è di tipo “contrattuale”. Quindi, l’azione civile di risarcimento danni può essere proposta nel termine di prescrizione ordinaria previsto nell’art. 2946 Codice Civile, ovvero 10 anni. La Legge Gelli-Bianco ha anche disposto che l’esercente la professione sanitaria, salvo non abbia concluso un contratto con il paziente, risponde, invece, ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile. Il Legislatore ha qui normativizzato che il rapporto tra l’esercente professione sanitaria (all’interno di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata) e il paziente è di natura extracontrattuale. In questo secondo caso, quindi, l’azione civile di risarcimento danno può essere proposta nel termine di prescrizione previsto nell’art. 2947 del Codice Civile, ossia 5 anni. Il rapporto tra gli eredi di una vittima di malasanità con la struttura o l’esercente professione sanitaria è di natura extracontrattuale, di conseguenza, dovranno attivarsi per chiedere il risarcimento entro il termine più breve di 5 anni