Le lesioni MICROPERMANENTI sono disciplinate dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni. Nonostante la previsione normativa è inserita nel Codice delle Assicurazioni, riguardante quindi sinistri stradali, la sua applicazione è estesa anche in tema di MALASANITA’ per mezzo della Legge Gelli – Bianco. Infatti, in quest’ultima è previsto all’art.7, comma 4, che “il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tenere conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.” Le MICROPERMANENTI sono quelle lesioni che la persona subisce, quale conseguenza di incidente stradale o in caso di malasanità, alle quali residua un’invalidità permanente tra 1 e 9 punti percentuale. Il DANNO BIOLOGICO per LESIONI MICROPERMANENTI (anche dette di lieve entità) viene liquidato così come segue: a) A titolo di danno biologico permanente con un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente. L’importo ottenuto si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello 0,5 % per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età. b) A titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo per ogni giorno di inabilità assoluta. In caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Inoltre, l’ammontare del danno biologico può essere aumentato dal Giudice in misura non superiore ad 1/5, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.