La vicenda nasce da causa per risarcimento danni a seguito di intervento chirurgico mal riuscito. Il ricorrente otteneva risarcimento e appellava la sentenza per non essergli stati riconosciuti il danno morale, il danno esistenziale, il danno estetico, cioè le varie voci confluenti nel danno non patrimoniale, e , quanto al danno patrimoniale, insisteva affinchè si tenesse conto che non aveva svolto dopo l'intervento alcuna attività e che non poteva più svolgerne una. La Corte d'Appello rigettava l'appello ed è stato proposto ricorso in Cassazione. La Cassazione si è espressa, con l'Ordinanza n. 14246 del 08/07/2020, Sez. 3, in tal senso:
"I postumi di carattere estetico conseguenti ad un fatto lesivo della persona possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l’aspetto strettamente patrimoniale, quando provochino ripercussioni negative su un’attività lavorativa già svolta o su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all’età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare; in tutti gli altri casi, il danno estetico non potrà mai essere considerato una voce di danno a sè, aggiuntiva ed ulteriore al danno biologico"