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DANNO DA RITARDO DIAGNOSTICO E APPLICAZIONE DEL CRITERIO EQUITATIVO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

2023-05-13 11:21

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DANNO DA RITARDO DIAGNOSTICO E APPLICAZIONE DEL CRITERIO EQUITATIVO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

In caso di diagnosi ritardata il paziente avrà già ottenuto una prima diagnosi errata e dopo un lasso di tempo, quella esatta.



Il danno da ritardo diagnostico è rappresentato proprio da quel lasso di tempo, tra la diagnosi (di patologie ad esito sicuramente infausto) errata e quella corretta.



Durante tutto quel lasso di tempo, secondo la Cassazione – sent. 10424/2019, il paziente ha visto “perdurare il suo stato di sofferenza fisica senza che ad esso potesse essere apportato un qualche pur minimo beneficio perché vi era stata quella diagnosi erronea”.



Questo ritardo incide sul diritto di determinarsi, ovvero sulle scelte che il paziente avrebbe preso per affrontare il suo ultimo periodo di vita, compreso la possibilità di fare accesso a terapie lenitive e/o di un percorso che l’avrebbe portato all’accettazione sia della malattia stessa sia del proprio dolore fisico.



Infatti, il paziente, con una corretta diagnosi sarebbe stato messo nelle condizioni di scegliere "cosa fare", nell'ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all'esito infausto. La diagnosi ritardata di un processo morboso terminale nega, infatti, al paziente, “anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l'esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche, in vista e fino a quell'esito” (Cfr. Cass. n. 27682/2021).



Il risarcimento di questo danno avviene in via equitativa (criterio di liquidazione usato quando è impossibile o particolarmente difficile determinare il quantum), di recente infatti la Suprema Corte con l’Ordinanza n. 28632/2022, ha confermato il principio secondo cui il danno non patrimoniale subito dal soggetto che, a causa di una tardiva diagnosi muoia senza poter scegliere come autodeterminarsi sul suo fine vita, si quantifica in via equitativa. Nell’ordinanza, si specifica che è compito “del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul patrimonio e sul valore persona si siano verificate in conseguenza dell'evento dannoso, provvedendo al relativo integrale ristoro”



 


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