È il danno non patrimoniale liquidato nell’intervallo compreso tra la data della lesione e quello della morte che avviene per causa diversa e non riconducibile all’evento che ha causato la lesione stessa. Per esempio, potrebbe verificarsi quando il danno è derivante da un intervento chirurgico non correttamente eseguito, ma il soggetto che ha chiesto il risarcimento muoia prima di ottenere il risarcimento del pregiudizio sofferto e per una causa diversa ed indipendente che non abbia nessun nesso con la lesione (es. causa di morte: infarto, malattia sopraggiunta, incidente stradale ecc.. ecc…) La Cassazione Civ. Sez. III n.10897/2016, infatti, ha affermato il principio secondo cui “in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del danno spettante agli eredi del defunto “iure successionis” va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto”. In questi casi, ai fini della liquidazione del danno, per la Cassazione, va considerata la circostanza della “maggiore intensità del patema d’animo nei primi tempi successivi all’evento” (Cassazione Civ. Sez. III n.10897/2016) Quindi, nei casi in cui il soggetto che abbia subito una lesione ed abbia diritto al risarcimento del danno, muoia prima del risarcimento che gli spetta, la liquidazione del danno non sarà più parametrata alle aspettative di vita, bensì all’effettiva durata della vita. Per la sua quantificazione esistono delle tabelle specifiche del Tribunale di Milano che individuano il risarcimento medio, per ogni punto percentuale di invalidità. Il risarcimento medio è una media aritmetica tra quello che è liquidabile, per ogni punto percentuale di invalidità, ad un soggetto di anni 1 ed un soggetto di anni 100. A questo punto, il risarcimento medio viene diviso per l’aspettativa di vita media e si ottiene il valore che determina il risarcimento di base per ogni anno di sopravvivenza. Vengono, inoltre, applicati dei correttivi perché nei primi tempi successivi all’evento la sofferenza è maggiore.