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CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA GIUDIZIALE PER RESPONSABILITÀ MEDICA

2022-10-23 11:05

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risarcimento, malasanità, consulenza tecnica preventiva, 696 bis c.p.c., mediazione, condizione procedibilità,

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA GIUDIZIALE PER RESPONSABILITÀ MEDICA

Nel 2017 la legge Gelli ha previsto che non possa instaurarsi un giudizio di responsabilità medica se non dopo aver avviato o il procedimento di consulenza tecnica preventiva 696-bis c.p.c. o quello di mediazione.


Il primo si instaura con ricorso dinanzi al Tribunale competente ed il CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) redige una perizia circa la responsabilità medica, quindi tenterà di conciliare le parti.


A tale procedimento sono tenute a partecipare tutte le parti coinvolte nella vicenda, compreso l’assicurazione che ha l’obbligo di formulare una offerta ovvero di comunicare i motivi per il quale non provvede.


Il secondo si instaura dinanzi gli organismi di conciliazione.


La mancata instaurazione del primo o del secondo può essere eccepita dal convenuto ovvero rilevata d’ufficio al massimo entro la prima udienza.


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